Bisogna esprimere il consenso con una rinuncia esplicita
Corte di cassazione, con la sentenza n. 3347
La Corte ha così concluso che la rateizzazione non costituisce acquiescenza in tal senso, atteso che nella specie, la contribuente entro i termini, aveva impugnato la cartella. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni in tema di rottamazione. La norma prevede che l’adesione sia subordinata all’impegno di rinunciare al giudizio. Le Entrate, in occasione di Telefisco, hanno chiarito che tale impegno non coincide con la rinuncia al ricorso prevista nel processo e pertanto il giudizio prosegue per la parte non definita. Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, potrebbe verificarsi che tale rinuncia espressa nell’istanza di definizione del ruolo, venga al contrario considerata rilevante dal giudice tributario. Ne conseguirebbe che la parte non “rottamata” anziché essere oggetto della prosecuzione del giudizio, diventerebbe definitiva e quindi dovuta. In via prudenziale è auspicabile che sia il contribuente sia gli uffici interessati trattino tali istanze esclusivamente in sede extra-processuale, senza coinvolgere in alcun modo le commissioni tributarie.
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